SIMP | Statuto

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1) Ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile è costituita un’Associazione sotto la denominazione di “Società Italiana di Medicina Psicosomatica SIMP” fondata il 6 giugno 1966. Codice Fiscale 80405620586.
L’Associazione ha sede legale presso il domicilio del Presidente in carica ed è retta dal presente statuto e dall’eventuale regolamento applicativo.

Art. 2) L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell’Assemblea straordinaria ai sensi dell’art. 17 , salvo le cause di estinzione di cui all’art. 27 C.C.

Art. 3) L’anno sociale coincide con l’anno solare.

Art. 4) L’Associazione di formazione extra-scolastica della persona ” SOCIETA’ ITALIANA di MEDICINA PSICOSOMATICA S.I.M.P.” ha esclusivamente finalità scientifiche e non ha scopo di lucro, è apartitica e apolitica.
Essa viene costituita allo scopo di:
a) riunire tutti gli studiosi (italiani e stranieri, medici e non) che, nell’ambito delle proprie discipline scientifiche, siano comunque interessati allo studio ed allo sviluppo della medicina psicosomatica;
b) favorire e diffondere la ricerca ed il progresso nel campo della medicina psicosomatica;
c) promuovere congressi e manifestazioni scientifiche nel campo suddetto;
d) promuovere lo sviluppo di attività a carattere tecnico e scientifico che abbiano il preciso scopo di
agevolare la diffusione delle procedure più idonee a raggiungere tale scopo;
e) promuovere la ricerca e gli scambi scientifici con Associazioni, Istituti, Centri ed Università che operino nel settore della formazione socio-sanitaria psicosomatica. Le iniziative da
intraprendere saranno, in modo specifico, prevalentemente orientate verso la messa a punto di protocolli operativi nell’ambito della preparazione degli operatori sanitari;
f) promuovere iniziative atte a reperire i fondi necessari al buon funzionamento dell’Associazione.

Art. 5) L’Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell’oggetto sociale, comprese le compra-vendite e le permute di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione;la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fideiussioni e altre malleverie, la stipula di convenzioni con enti pubblici.

Art. 6) L’Associazione può svolgere attività, anche di impresa, non direttamente connesse con l’oggetto sociale, purché tutti gli eventuali proventi siano destinati al perseguimento delle proprie finalità istituzionali .

Art. 7) L’Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo,delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

TITOLO II: IL PATRIMONIO E LE ENTRATE

Art. 8) Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni , contributi o erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche o giuridiche nonché dagli eventuali avanzi netti di gestione.

Art. 9) Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
a) dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all’Associazione;
b) dei contributi di altri enti pubblici o privati ;
c) dai proventi derivanti da convenzioni con Enti pubblici;
d) dei contributi di persone fisiche o giuridiche (sia pubbliche che private );
e) dei contributi versati dai partecipanti alle iniziative culturali, sociali e scientifiche organizzate dall’Associazione;
f) dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
g) di ogni altro introito realizzato nello svolgimento della sua attività.

Art. 10) All’Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle strettamente connesse.

TITOLO III: I SOCI

Art. 11) La SIMP è formata da soci ordinari ed onorari.
a) Soci Ordinari: possono iscriversi alla SIMP tutti i Professionisti ( Medici e non) delle Professioni di Aiuto, la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.
Nella domanda l’aspirante Socio si impegna a rispettare lo statuto sociale e il regolamento interno allegando la quota di iscrizione.
I Soci ordinari sono moralmente impegnati a contribuire attivamente al raggiungimento dei fini scientifici e culturali che la SIMP si propone e sono tenuti al versamento della quota associativa nella misura che verrà fissata entro il mese di dicembre di ogni precedente anno dal Consiglio Direttivo.
Il versamento delle quote associative non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. La quota associativa non è rivalutabile.
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta
per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto al recesso.
Tutti i Soci hanno i medesimi diritti e doveri derivanti dalla legge e dallo statuto; pertanto essi partecipano attivamente alla vita associativa mediante la fruizione dei servizi e delle iniziative offerte,mediante la partecipazione attiva alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie a qualsiasi titolo convocate (approvazione e modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti ; nomina degli organi direttivi e di controllo dell’associazione; approvazione del rendiconto;ecc…) e attraverso la loro elezione negli Organi Sociali. Il diritto di voto e di eleggibilità negli Organi Sociali è riservato solo a coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età.
b) Soci Onorari: sono nominati dal C. D. tra le personalità italiane e straniere assurte a particolare rinomanza nel campo della psicosomatica e tra coloro che si rendono comunque particolarmente benemeriti allo sviluppo della SIMP . I Soci onorari non sono tenuti al versamento delle quote associative. La qualifica di socio onorario è a vita.

Art. 12) La qualifica di Socio può venire meno per i seguenti motivi:
a) dimissioni che devono essere notificate al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della fine dell’anno sociale in corso;
b) omesso versamento della quota associativa per almeno due anni consecutivi;
c) radiazione dall’Albo dei Soci. Questa misura disciplinare è applicata per gravi mancanze a giudizio dell’Assemblea convocata in sede straordinaria ed a maggioranza dei quattro quinti dei presenti. Il provvedimento relativo sarà comunicato al Socio mediante lettera raccomandata firmata dal Presidente del Consiglio Direttivo.
Nel caso in cui il Socio radiato non condivida le ragioni dell’esclusione può ricorrere, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui sopra, tramite richiesta con lettera raccomandata indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo , al giudizio arbitrale di cui al presente Statuto.

Art. 13) La SIMP prevede la costituzione di sezioni locali che si definiscono con il nome della città , della regione o comunque connotativo.
Esse si formano su iniziativa di un gruppo di soci (almeno 6, di cui 5 Medici e/o Psicologi) e fanno capo ad un Coordinatore (indicato dai soci stessi) che ne gestisce l’attività informandone di continuo la Presidenza. La loro costituzione va ratificata dal Consiglio Direttivo.
Le sezioni hanno lo scopo di promuovere iniziative scientifiche sul piano locale per lo sviluppo della psicosomatica e nel rispetto delle norme dello statuto e del regolamento della SIMP. Esse   non richiedono quote suppletive di associazione.

TITOLO IV: GLI ORGANI SOCIALI

Art. 14) Sono organi dell’ Associazione:
a) L’Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente del Consiglio Direttivo;
d) Il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 15) Nessuna carica è retribuita. Il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese adeguatamente documentate sostenute dai propri membri e dagli associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell’Associazione.

L’ Assemblea dei Soci

Art. 16) L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione, è composta da tutti gli aderenti all’Associazione e le deliberazioni da essa adottate in conformità allo Statuto vincolano i Soci assenti o dissenzienti. Può essere convocata in sede ordinaria e in sede straordinaria.
Si riunisce ordinariamente in occasione dei Congressi Nazionali e almeno una volta l’anno, entro il quarto mese successivo alla chiusura dell’anno sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo.
Si riunisce straordinariamente su convocazione del Presidente di propria iniziativa , quando ne sia fatta richiesta da almeno tre membri del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di un terzo dei soci ordinari, oppure su richiesta dell’eventuale Collegio dei Revisori. I Soci che richiedono la convocazione devono presentarne per iscritto i motivi al Presidente, motivi che saranno messi all’ordine del giorno da discutere nell’Assemblea stessa.
L’Assemblea ha i seguenti compiti: elegge il Presidente e gli otto membri del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, discute e vota la relazione del Presidente ed ogni iniziativa e programma proposti dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea stessa e può modificare lo statuto. I soci dispongono di un voto ciascuno, i soci onorari possono partecipare all’Assemblea con poteri consultivi.
Ogni socio ordinario può proporre argomenti da mettere all’ordine del giorno dell’Assemblea, dandone comunicazione al Segretario in tempo utile.
Tutti i soci sono convocati per l’Assemblea almeno un mese prima della seduta, a mezzo lettera, fax, o posta elettronica. L’avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data, l’ora e l’ordine del giorno e può contenere le modalità di seconda e terza convocazione.

Art. 17) L’Assemblea inoltre:
a) delibera sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi,riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
b) delibera lo scioglimento, la proroga e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo
patrimonio ai sensi del successivo art.32;

Art. 18) Nell’Assemblea ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta conferita solo per singola assemblea. Non sono ammesse più di due deleghe per ogni associato in regola con i pagamenti delle quote associative.

Art. 19) L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in sua assenza dal Vice Presidente più anziano del Consiglio Direttivo.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario ed eventualmente due scrutatori scegliendoli tra i Soci presenti. L’Assemblea è valida con la presenza di tanti associati costituenti almeno la metà più uno degli associati iscritti e, in seconda convocazione , qualunque sia il numero degli associati presenti.

Art. 20) L’Assemblea delibera con voto palese a maggioranza dei voti degli associati presenti e secondo il principio del voto singolo di cui all’articolo 2538, secondo comma, del Codice Civile.

Art. 21) Alle elezioni delle cariche sociale si provvede con voto segreto, su appello nominale dei Soci in regola con le quote associative.
L’elezione del Consiglio Direttivo avviene con la maggioranza semplice, calcolata sul numero dei votanti sia presenti che rappresentati. A parità di voti, nella stessa Assemblea, si procede per il ballottaggio.

Art. 22) Alle Assemblee convocate in via straordinaria, per modificare lo Statuto, per prorogare la durata dell’Associazione e per sciogliere l’Associazione, deve essere presente almeno la metà degli associati e le deliberazioni relative vanno prese a maggioranza assoluta dei presenti sia in prima che in seconda convocazione mentre sono valide in terza convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Il Consiglio Direttivo

Art. 23) L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente e otto Consiglieri eletti dall’Assemblea, scelti tra tutti i Soci ordinari che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ed in regola con le quote sociali.
I consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio designa nel suo seno, nella prima riunione del mandato, due vice Presidenti e un Segretario Tesoriere. Tutte queste cariche hanno carattere onorifico e sono gratuite.
Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria in occasione dei Congressi Nazionali e, in seduta straordinaria, su convocazione del Presidente.

Art. 24) Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri per l’amministrazione dell’Associazione, fatta eccezione di quegli oggetti che il presente Statuto riserva all’Assemblea. Esso ratifica le nuove ammissioni di soci, ratifica le sezioni locali, stabilisce la quota annuale, nomina i Soci onorari, compila i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria, fissa il regolamento dell’Associazione, decide sulle eventuali dimissioni e radiazioni, promuove manifestazioni scientifiche, nomina eventuali “consiglieri a latere”, cura i rapporti con le società italiane e straniere aventi comuni interessi scientifici, amministra il patrimonio sociale (autorizzando spese editoriali, organizzative e varie), può assumere personale sanitario, impiegati, operai e personale di servizio, fissandone le retribuzioni e di compensi , adottando ogni opportuno provvedimento disciplinare, prende iniziative di ordinaria amministrazione.
Il Consiglio Direttivo può deliberare se sono presenti almeno cinque consiglieri. Esso decide a maggioranza semplice. In caso di parità, decide il voto del Presidente.

Art. 25) In caso che uno o più Consiglieri vengano a mancare, per qualsiasi causa, il Consiglio potrà eleggere, fra i Soci, un eguale numero di membri che decadranno dalla carica contemporaneamente al Consiglio che li ha eletti.
Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri eletti dall’Assemblea, i Consiglieri rimasti in carica dovranno tempestivamente convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei Consiglieri mancanti.

Il Presidente del Consiglio Direttivo

Art. 26) Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio.
Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza
dell’Associazione anche a Soci che non fanno parte del Consiglio stesso.

Art. 27) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete l’ordinaria amministrazione dell’Associazione,sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, ai quali comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 28) Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni , sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ha facoltà di promuoverne la riforma ove se ne presenti la necessità .

Art. 29) Nel caso di dimissioni del Presidente, o qualora venga a mancare per qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo provvederà alla rielezione del nuovo Presidente. Il nuovo Presidente resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente dimissionario.

Art. 30) Il Presidente è coadiuvato nello svolgimento dei sui compiti dai Vice Presidenti che lo sostituiscono in ogni sua attribuzione ogni qualvolta sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni, oppure in quelle mansioni a cui vengano espressamente delegati.
Il Vice Presidente più anziano assume, in aggiunta ai propri, i ruoli, compiti e responsabilità previste dallo Statuto per il Presidente nel momento in cui questi diventi dimissionario, o qualora venga a mancare per qualsiasi causa,fino alla successiva elezione di un nuovo Presidente da parte del Consiglio Direttivo.
Il Segretario è responsabile dell’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; redige i processi verbali delle sedute, tiene l’Albo dei Soci, redige i bilanci, tiene un registro di entrate e uscita,riscuote le quote associative ; è custode del patrimonio; tiene l’inventario ed esige eventuali rendite dell’Associazione;cura l’aggiornamento dei libri sociali.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 31) Se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 20 bis, comma 5 del D.P.R. n. 600 del 1973 o, comunque, se l’Assemblea lo ritiene opportuno, viene nominato il Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di uno o tre membri effettivi e di un supplente (quest’ ultimo subentra in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), liberamente scelti tra gli aderenti o meno all’Associazione.
Nel caso di nomina obbligatoria i Revisori dovranno, invece, essere iscritti al Registro dei
Revisori contabili tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia. I membri del Collegio durano in carica due anni e possono essere rieletti. Al Collegio dei Revisori si applica, quando compatibile, l’art. 2403 C.C.

TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI

Scioglimento

Art. 32) In seguito al verificarsi di una delle cause di estinzione previste dal Codice Civile, l’Assemblea delibera lo scioglimento e provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Clausola compromissoria

Art. 33) Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della validità, efficacia, esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un Arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura,fermato il rispetto del contraddittorio, dando luogo ad un Arbitrato del tutto irrituale. L’Arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’Arbitro sarà provveduto dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti della città sede , in quel momento, dell’Associazione.

Legge applicabile

Art. 34) Per disciplinare ciò che non sia espressamente previsto dal presente Statuto e nell’eventuale
Regolamento, si deve fare riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e,in sub ordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.

Il Segretario- Il Presidente